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Procedura conciliativa

Mediazione obbligatoria per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 sancisce l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria per la definizione di controversie civili e commerciali.
La Banca, in attuazione dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 28/2010, propone alla clientela di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dai contratti di leasing e di factoring ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
a) Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, scaricabile da questa pagina web in formato pdf;
b) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure scaricabile da questa pagina in formato pdf.
Il Procedimento di mediazione potrà comunque essere esperito presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria.
Eventuali ulteriori diversi organismi potranno essere aditi solo purché graditi a entrambe le parti.