L'Agenzia delle Entrate, con circolare n 49/E del 7.6.2002 (che modifica le indicazioni fornite con la precedente circolare n 76/E del 2.8.2001) ha fornito nuove indicazioni in ordine alle percentuali da utilizzare per il calcolo della base imponibile delle operazioni aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto, distinte secondo le categorie di appartenenza delle medesime unita' da diporto.
Tipologia dell'unita' da diporto /
Percentuale del corrispettivo da assogettare ad IVA
- unita' a motore o a vela di lunghezza superiore ai 24 metri / 30%
- unita' a vela di lunghezza tra 20,01 e 24,00 metri e unita' a motore di lunghezza tra 16,01 e 24,00 metri / 40%
- unita' a vela di lunghezza tra 10.01 e 20,00 metri e unita' a motore di lunghezza tra 12,01 e 16,00 metri / 50%
- unita' a vela di lunghezza fino a 10,00 metri e unita' a motore di lunghezza tra 7,51 e 12,00 metri / 60%
- unita' a motore di lunghezza fino a 7,50 metri / 90%
- unita' appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo per acque protette) / 100%
È possibile continuare ad adottare il “criterio del luogo di utilizzazione e quindi le istruzioni della circolare Agenzia delle Entrate n.49/2002, con la precisazione che tali regole permangono solo se effettuate nei confronti di
committenti privati persone fisiche.