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Lo Statuto

 

STATUTO
di “Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.” società costituita con atto a rogito Notaio Mario Zanchi di Siena del 3 dicembre 2001.
Statuto modificato con deliberazioni della assemblea straordinaria del 31 maggio 2002, del 2 dicembre 2002, del 24 settembre 2004, del 4 novembre 2004 e del 30 giugno 2009

Titolo I
DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE – CAPITALE – DURATA

Articolo 1
1.
E' costituita una Società per azioni con la denominazione “Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.", in forma abbreviata "MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.", in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A.".
2. La Società appartiene al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. In particolare, ai sensi dell’articolo 61, comma 4 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
3. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni.

Articolo 2
1.
La Società ha per oggetto, in Italia ed all’estero, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché lo svolgimento delle altre attività bancarie e finanziarie consentite dalla legge, nella sua più ampia accezione.
2. In particolare, la Società svolge nei confronti del pubblico l’esercizio del credito nella forma del leasing e l’attività di factoring.
3. La Società compie ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
 
Articolo 3
1.
La Società ha sede legale e Direzione Generale in Siena.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
 
Articolo 4
1.
Il capitale della Società è di Euro 357.965.745,00 (trecentocinquantasettemilioni- novecentosessantacinquemilasettecentoquarantacinque virgola zero zero) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 357.965.745 (trecentocinquantasettemilioni- novecentosessantacinquemilasettecentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni, materialmente emesse, sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
4. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 codice civile. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
 
Articolo 5
1.
Nel caso di cessione della proprietà e/o dei diritti di opzione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute.
2.  A tal fine il socio che intenda cedere la proprietà e/o i diritti di opzione delle azioni e/o obbligazioni convertibili, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci con lettera raccomandata A.R., contenente le condizioni ed i termini per la cessione. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data del ricevimento di tale lettera, quale risultante dal timbro postale dell’avviso di ricevimento, gli altri soci dovranno comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al socio cedente, sotto pena di decadenza, sempre con lettera raccomandata A.R., se intendano esercitare il diritto di prelazione.
3. Qualora uno o più soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione loro riservato nel termine di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione con telegramma ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, i quali, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare pro-quota, mediante telegramma indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la prelazione sui ridetti azioni, diritti e obbligazioni convertibili non optati.
4. Qualora i soci con diritto di prelazione rifiutino l’acquisto, il socio cedente sarà libero di alienare le proprie azioni, diritti, obbligazioni convertibili a terzi, a un prezzo ed a condizioni non inferiori a quelli originariamente comunicati.   

Articolo 6
1.
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
 

Titolo II
ORGANI DELLA SOCIETA’
 
Articolo 7
1.
Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione contabile è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Presidente;
e) il Collegio Sindacale.
 

Titolo III
L’ASSEMBLEA

 
Articolo 8
1.
L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9
1.
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell’Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni l’eventuale seconda convocazione.
2. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea, ovvero deve essere comunicato ai soci, all’indirizzo risultante dal libro soci, mediante lettera raccomandata A.R., da riceversi almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.
3. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo e la maggioranza dei componenti l’organo di controllo.
 
Articolo 10
1.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l’Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti con il voto della maggioranza.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni – che avverranno in ogni caso in modo palese – accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale. Accertata la regolare costituzione dell’Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
3. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti con il voto della maggioranza, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell’Assemblea. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente, se necessario, sceglie due scrutatori tra gli intervenuti.
 
Articolo 11
1.
L’Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
3. L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina gli amministratori, ne determina il numero e sceglie tra questi il Presidente ed il Vice Presidente; revoca gli amministratori;
c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, ivi compresi i sindaci supplenti;
d) determina il compenso degli amministratori e dei Sindaci, ivi compreso quello del Presidente del Collegio Sindacale;
e) nomina la società incaricata della revisione contabile, approvandone il relativo compenso;
f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
g) delibera le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché i piani di compensi basati su strumenti finanziari;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea ordinaria.
4. L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modificazione dello statuto;
b) delibera l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione;
c) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 12
1.
Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione almeno due giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
2. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l’osservanza delle disposizioni di legge.
 
Articolo 13
1.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
4. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
 
Articolo 14
1.
I verbali delle adunanze delle Assemblee saranno stesi su apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario della stessa.
 

Titolo IV
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Articolo 15
1.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a sette né superiore a undici. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il numero degli amministratori può essere variato, nel rispetto dei limiti sopra indicati, anche nel corso della durata in carica del Consiglio; gli amministratori in tal caso nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
2. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza relativa. In caso di parità di voti tra più candidati, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Almeno due Amministratori debbono presentare i requisiti di indipendenza definiti dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate.
4. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà ai sensi di legge.
5. Gli amministratori possono essere revocati dall’assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16
1.
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione sociale; esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, rientrando nella sua competenza tutto ciò che, per norma inderogabile di legge, non è riservato all'Assemblea dei Soci.
2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2381, comma 4 del codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile:
a) deliberare l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza;
b) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
c) formulare gli indirizzi strategici della Società ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;
d) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto c) nella gestione della Società;
e) determinare i principi per l’assetto generale della Società ed approvarne e modificarne la struttura organizzativa ed i principali regolamenti interni;
f) redigere il bilancio e sottoporlo all’Assemblea dei soci;
g) redigere progetti di fusione e scissione;
h) deliberare l’emissione di obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società;
i) deliberare l’assunzione e la dismissione di partecipazioni di rilievo;
j) deliberare la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando di quanti e quali Consiglieri, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, è formato.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, conferendo a tale organo poteri per l’erogazione del credito, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2381, commi 2 e 3 del codice civile.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile, nomina il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e le attribuzioni, che dovranno essere coordinate con quelle conferite al Comitato Esecutivo, se nominato.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore Generale ed in via esclusiva e non delegabile, la nomina di uno o più Vice Direttori Generali, determinandone la remunerazione e le attribuzioni e conferendo, di concerto col Direttore Generale, l’incarico di Vice Direttore Generale Vicario.
7. Sempre al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza esclusiva a deliberare la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall’incarico del Direttore Generale e del o dei Vice Direttori Generali.
8. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest’ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale svolgimento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con particolare riferimento all’andamento dei rischi, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.
9. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 20 lettera c), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
10. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, dalle Società controllate e dall’Organo delegato; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Restano fermi i doveri d’informativa di ogni amministratore ai sensi dell'articolo 2391 codice civile.

Articolo 17
1.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della Società, ogni qualvolta questi lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, con la specifica indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche essere convocato in altre località, purché nel territorio dello Stato, ove ciò venga ritenuto necessario od opportuno dal Presidente.
2. E’ ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avvalendosi dell’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso deve essere assicurato che tutti i partecipanti:
a) possano essere identificati;
b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
3. La convocazione si fa mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore, con raccomandata o telescritto ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telescritto da spedirsi almeno due giorni prima.
4. Della convocazione viene dato avviso negli stessi termini ai Sindaci, ai sensi dell'articolo 2405 codice civile.
5. Il Consiglio di Amministrazione affida, su proposta del Presidente, le funzioni di segretario ad un dipendente della Società. In caso di assenza del segretario le sue funzioni vengono assolte dal Consigliere più giovane di età.

Articolo 18
1.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Direttore Generale.
4. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale, da sottoscriversi da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
 

Titolo V
IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 19
1.
Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni e i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed è composto:
a) dal Presidente;
b) dal Vice Presidente;
c) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e senza diritto di voto.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l’utilizzo dei sistemi di collegamento audiovisivo nei modi indicati all’articolo 17, comma 2 dello statuto.
4. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell’articolo 17 comma 5 dello statuto.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.


Titolo VI
IL PRESIDENTE

 
Articolo 20
1.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi;
b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato;
c) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi magistratura, ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; consente l’annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
d) nomina gli avvocati e procuratori, con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale ed arbitrale, nelle quali sia comunque interessata la Società;
e) rilascia procure speciali a dipendenti e a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
f) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualunque operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva di quest’ultimo, su proposta del Direttore Generale, riferendone al Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva;
g) si rapporta periodicamente con il Collegio Sindacale, con il soggetto incaricato del controllo contabile, nonché con le funzioni interne di revisione e di conformità;
h) promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l’equilibrio dei poteri.
2. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente le facoltà ed i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente.
3. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.
 

Titolo VII
IL DIRETTORE GENERALE


Articolo 21
1.
Nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale e può conferire delega, ad altri Dirigenti, al personale direttivo e, in caso di eccezionale e temporanea necessità, a impiegati della Società, nonché rilasciare procura speciale, anche a terzi, per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
2. Il Direttore Generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato Esecutivo, se nominato; sovraintende alla struttura organizzativa e ne è responsabile.
3. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali.
4. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

 
Titolo VIII
IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22
1.
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
2. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
3. Ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l’attività bancaria.
4. E’ ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale avvalendosi dell’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 dello Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall’Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l’interessato.
 

Titolo IX
CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23
1.
Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.


Titolo X
BILANCIO E UTILI


Articolo 24
1.
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.
 
Articolo 25
1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea, prelevatone il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, viene ripartito tra le azioni, salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, su proposta del Consiglio, prelevamenti dell'utile netto a favore di riserve straordinarie.
 

Titolo XI
FACOLTA’ DI FIRMA
 
Articolo 26
1.
Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Direttore Generale.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Società, tanto presso la Direzione Generale, quanto presso le Filiali, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.


Titolo XII
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

Articolo 27
1.
Verificandosi, per la scadenza del termine di durata o per qualsiasi altro motivo, lo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina, con le maggioranze richieste dalla legge, uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
 

Titolo XIII
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Articolo 28
1.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile, libro del lavoro, ed ogni altra disposizione di legge.